Rimini, 8 novembre 2024
VIOLENZA SESSUALE, TRATTA E CONFLITTI
Le donne e le bambine, ma anche i ragazzi e giovani uomini, sono tati storicamente bottino di guerra, e lo stupro è sempre stato un modo per i vincitori, gli invasori, gli occupanti, di affermare il proprio dominio umiliando il nemico, attraverso l’appropriazione del corpo femminile.
Con la guerra nella ex Yugoslavia, lo stupro diventa vera e propria arma di guerra, poiché le donne musulmane di Bosnia vengono non solo stuprate dai serbi bosniaci, ma costrette a partorire “un piccolo nemico”, e dunque lo stupro viene utilizzato come strumento di pulizia etnica. Questo nesso è stato pienamente riconosciuto con la sentenza che ha condannato il generale Kristc, per genocidio in relazione alla strage di Srebrenica.
Qual è la situazione oggi, e a che punto siamo, in relazione al riconoscimento del nesso fra stupro, tratta e conflitti, e alla protezione delle vittime, al livello internazionale?
La situazione è variegata e talvolta contraddittoria. Molti sono i passi avanti compiuti storicamente per il riconoscimento della violenza sessuale e della tratta come crimini internazionali, e per assicurare protezione e rimedi alle vittime, ma purtroppo l’impunità è ancora largamente prevalente e perciò anche la protezione delle vittime risulta clamorosamente inefficace, in particolare per quanto riguarda il risarcimento del danno e gli altri rimedi previsti per le vittime.
Le stime sull’entità dei fenomeni di cui oggi parliamo sono molto difficili e non sempre affidabili. Mi limito a riportare una stima del numero oscuro di fatti di violenza sessuale duranti i conflitti: si stima che, per ogni episodio di violenza denunciato, un numero di casi che varia tra 10 e 20 resti sconosciuto. Ciò significa che la grande maggioranza degli stupri di guerra resta non solo
impunita ma anche ignorata.
LO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
I tentativi per vietare lo stupro in tempo di guerra datano dalla fine della seconda guerra mondiale. Infatti la quarta convenzione di Ginevra del 1949 vieta esplicitamente lo stupro e la prostituzione forzata in tempo di guerra, tuttavia nessun criminale di guerra fu condannato per tali reati, né a Norimberga né al processo di Tokyo.
La svolta storica si verifica con lo Statuto Corte penale internazionale, la Corte permanente dell’ONU, anticipato dagli atti costitutivi e dalla giurisprudenza dei Tribunali ad hoc (istituiti post-factum), in particolare di quello per la ex Yugoslavia (ICTY), nel quale sono stati giudicati numerosi fatti di violenza sessuale.
Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, adottato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2002, prevede tra i crimini contro l’umanità una lista di fatti che possono qualificarsi come tali se commessi nell’ambito “di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco”. Tra questi fatti sono annoverati, fra gli altri, riduzione in schiavitù, imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale, tortura, e infine stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità, la persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale (…). Occorre precisare che ai sensi del comma 2 lett. c), per riduzione in schiavitù s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini e fini di sfruttamento sessuale (vi è un errore nella traduzione: tratta e non traffico). Ai sensi della lett. g) per persecuzione si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali, in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività. Vedremo che quest’ultima norma è ancora scarsamente applicata.
Per quanto riguarda i crimini di guerra, all’articolo 8 dello Statuto sono annoverati, fra gli altri, il fatto di violare la dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti o degradanti; stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente
violazione grave della Convenzioni di Ginevra.
Vari processi instaurati e ancora in corso dinanzi alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra riguardano la Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda, il Darfur (Sudan), Kenya, Libia, Costa d’Avorio, Mali, Georgia, Burundi, e da ultimo Ucraina. Il 17 marzo 2023 la sezione dell’udienza preliminare, ha emesso su richiesta della procura un mandato di arresto contro Putin per crimini di guerra, in relazione al trasferimento coattivo di bambini dalle zone occupate dell’Ucraina.
LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI PENALI INTERNAZIONALI
La Corte Penale per la ex Yugolslavia ha emesso circa trenta sentenze di condanna per gender-based crimes. Tra queste, vanno ricordate quelle emesse nel caso Mucic e altri, per fatti di violenza sessuale commessi in danno di civili (donne) detenute in un campo di internamento, laddove lo stupro è stato riconosciuto come una forma di tortura; quella emessa nel caso Krstic, già citata su Srebrenica; e infine la sentenza emessa nel caso Kunarac e altri, che ha riconosciuto la schiavitù sessuale e lo stupro come crimine contro l’umanità. 3 L’eredità della giurisprudenza delle Corti ad hoc in materia di gender-based crimes dovrebbe essere trasposta anche al livello nazionale.
Il caso Kunarac è particolarmente importante anche in relazione alla tematica della tratta, sulla quale vorrei soffermarmi per qualche minuto. Il caso riguarda i fatti avvenuti a Foca nella primavera del 1992. Qui molte donne musulmane furono prese prigioniere, stuprate e poi portate in bordelli per soldati serbi. Le donne erano costrette a svolgere servizi domestici oltre che sessuali, non avevano libertà di movimento, ed erano comprate e vendute come oggetti. In particolare, la sentenza ha ampliato il concetto di riduzione in schiavitù adottando una nozione ampia di diritto di ownership di fatto, statuendo che l’abuso di potere, la posizione di vulnerabilità della vittima, l’oppressione psicologica e le condizioni socio-economiche siano indizi rilevanti di una situazione di controllo e di esercizio dei poteri inerenti al diritto di proprietà. Similmente, nel caso Katanga, la Corte ha enumerato una serie di fattori che devono considerarsi rilevanti per valutare la ownership, ivi compresa la vulnerabilità della vittima, la coercizione psicologica e le condizioni socio-economiche. Dunque, benché la riduzione in schiavitù nel contesto della tratta, da un lato, e la schiavitù sessuale dall’altro, abbiano fonti e definizioni differenti, l’evoluzione della giurisprudenza mostra una crescente consapevolezza – sia al livello internazionale sia al livello interno – dei metodi subdoli con i quali una vittima può cadere sotto il controllo di un trafficante o di uno sfruttatore finale.
Per quanto riguarda la tratta, il riconoscimento del nesso fra tratta e conflitti è relativamente recente. Uno dei primi documenti ufficiali è la Guidance Note on Reparations for Conflict Related Sexual Violence del Segretario Generale dell’ONU del 2014, cui hanno fatto seguito le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del 2016 e del 2017. Io stessa, quando ero Special Rapporteur dell’ONU sulla tratta, ho contribuito con due miei Rapporti, nel 2016 e nel 2018, a diffondere la consapevolezza che la tratta si verifica non solo occasionalmente in coincidenza di un conflitto, ma ne è una conseguenza sistematica, come del resto è dimostrato da numerose ricerche in argomento. 5 Le cause vanno ricercate da una parte nell’impoverimento di gruppi che subivano già condizioni di marginalità o di discriminazione, tra cui tipicamente le donne che in molti Paesi hanno scarso accesso alle risorse sia materiali sia culturali, e la cui unica possibilità è partire in condizioni di insicurezza, il che spesso provoca la loro vittimizzazione nel contesto della tratta a scopo di sfruttamento sia lavorativo sia sessuale. Il crollo dello stato di diritto e delle istituzioni preposte alla sicurezza, la presenza di gruppi armati e la militarizzazione della società producono il c.d. ciclo della violenza, per cui le donne e le ragazze dopo essere state vittime di stupro, sono esposte alla schiavitù sessuale e alla tratta. Perfino alcune strategie di sopravvivenza
adottate dalle famiglie per porre le figlie al riparo dalle conseguenze del conflitto possono inconsapevolmente favorire la tratta. Per esempio, nei campi profughi che accolgono cittadini siriani, accade che le famiglie organizzino matrimoni precoci con uomini facoltosi generalmente provenienti dagli Stati del golfo; ma in assenza di informazioni attendibili su tali soggetti, può accadere che essi usino poi le giovani a fini di sfruttamento sessuale.
Anche in relazione al conflitto in Ucraina, il nesso tratta-conflitto è stato purtroppo confermato. Le organizzazioni affiliate al network La Strada International, consultate qualche giorno fa, riferiscono di avere assistito 187 potenziali vittime di tratta nel 2023, e altrettante nell’anno precedente. E’ probabile che in questo caso l’incidenza del fenomeno sia stata limitata grazie alle misure adottate al livello dell’Unione Europea in materia di protezione temporanea, ma è significativo notare che perfino in questa situazione più favorevole – e in verità discriminatoria – rispetto a quella di altri profughi come ad esempio i siriani, numerosi casi di tratta sono stati comunque registrati.
Sia con riferimento alla violenza sessuale sia con riferimento alla tratta in connessione con i conflitti, la Corte Penale Internazionale sembra avere cominciato a raccogliere, ma solo in tempi recentissimi, l’importante eredità dei Tribunali ad hoc, in particolare quello della ex Yugoslavia e quello del Ruanda.
Nei suoi primi casi, Lubanga e Katanga, l’Ufficio del procuratore (OTP) non ha incluso i gender-based crime, o li ha lasciati cadere a un certo punto del procedimento. Il congolese Bosco Ntaganda è stato il primo a essere condannato per crimini di guerra e crimini contro l’umanità fra cui crimini gender-based nel 2019. Un altro leader di gruppo armato, Jean-Pierre Bemba, era stato condannato per stupro come arma di guerra nel 2016 per fatti commessi nella Repubblica Centrafricana, ma era stato poi assolto in appello. Recentemente il warlord ugandese Domonic Ongwen è stato imputato e condannato per crimini di guerra e crimini contro l’umanità tra cui
schiavitù sessuale nel 2021. Il 28 febbraio 2024 la IX Sezione della Corte ha emesso un ordine di riparazione alle vittime ammontante a Euro 52.429.000,00, e ha ordinato anche una riparazione community-based consistente in programmi di riabilitazione ha assegnato una somma simbolica di euro 750,00 per ogni vittima.
Il bilancio è assai più modesto per quanto riguarda i crimini di persecuzione di genere e il riconoscimento della loro appartenenza ai crimini contro l’umanità. Un’ “occasione mancata” è stata definita la sentenza resa recentemente nel caso Al Hassan. Secondo l’impostazione della Procura, nella situazione di conflitto provocata dall’occupazione di Timbuktu in Mali tra il 2012 e il 2013 da parte del gruppo armato di Al Qaida e da Ansar Dine, di cui al Hassan, l’imputato, faceva parte con il ruolo di capo della polizia islamica, verificava una persecuzione di genere intrecciata con la persecuzione religiosa. L’imputato doveva rispondere, oltre che di crimini di guerra, anche di crimini contro l’umanità in base ai principi della “connection” e del “common aim doctrine”. Quest’ultimo criterio interpretativo, che la Corte malauguratamente ha respinto nel caso di specie, afferma la punibilità di soggetti impegnati in un’attività criminale anche per atti commessi solo da alcuni di loro, in quanto perpetrati in attuazione di uno scopo condiviso. Questa impostazione consentirebbe di portare dinanzi alla Corte Penale Internazionale gli atti persecutori commessi nei confronti delle donne in maniera sistematica e generalizzata in attuazione dell’obiettivo di una totale soggezione delle donne.
La delusione per la sentenza Al Hassan – peraltro emessa con tre parzialmente dissenting opinions – è tanto più cocente perché essa per la prima volta il fenomeno in rapida crescita della “rebel governance”. La Croce Rossa ha recentemente stimato che 195 milioni di civili vivono attualmente sotto il controllo di gruppi armati. E tuttavia sfuma, almeno per il momento, la possibilità di portare dinanzi alla Corte le persecuzioni di genere, in zone nelle quali gruppi armati impongono drastiche restrizioni ai diritti delle donne.
Per concludere sulla giurisprudenza delle Corti Penali, occorre accennare alle misure previste per la protezione delle vittime di crimini basati sul genere durante i processi dinanzi alla ICC, che ha l’obbligo di proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la privacy di vittime e testimoni, specie in relazione a fattori come il genere e il fatto che gender-based crimes siano coinvolti. L’unità della Corte per vittime e testimoni, collocata presso il Registry, la Cancelleria della Corte Penale Internazionale, provvede alla protezione, counseling e altre forme di assistenza.
Le regole di procedura della Corte proteggono la vittima di violenza sessuale da attacchi intrusivi sulla loro sessualità o credibilità. La Corte non può ammettere prove basate sul comportamento sessuale precedente o successivo di una vittima o di un testimone. Le regole di procedura esplicitamente prevedono che il consenso della vittima a un atto sessuale non può essere ritenuto valido quando l’autore del reato ha tratto vantaggio da una situazione coercitiva (ad esempio un centro di detenzione).
GLI STRUMENTI DI SOFT LAW
Prima di trarre qualche provvisoria conclusione, è necessario fare riferimento agli strumenti di soft law al livello internazionale.
Nel 2007, l’ONU ha adottato il primo programma di contrasto, l’UN Action Against Sexual Violence in Conflict, e nel 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1820, con cui riconosce la violenza sessuale nei conflitti come una minaccia al perseguimento della pace e della sicurezza tra i popoli. un anno dopo all’approvazione della risoluzione 1888/2009, con cui il Consiglio di sicurezza dà vita alla prima – e ad oggi unica – istituzione pubblica internazionale dedicata esclusivamente alla questione: lo United Nations Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. La Special Representative Ms Pramila Patten ha fra l’altro condannato pubblicamente l’utilizzo della violenza sessuale da parte delle milizie russe sin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, chiamando i governi ad assicurare la giustiziabilità dei responsabili. Ha inoltre denunciato gli stupri perpetrati da Hamas il 7 ottobre 2023.
Il Comitato CEDAW, incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione sulla violenza contro le donne, ha pubblicato nel 1992 la Raccomandazione Generale n. 19 poi aggiornata dalla Raccomandazione Generale n. 35 del 2017, nella quale ha dichiarato il divieto della violenza di genere come principio di diritto internazionale consuetudinario, e dunque cogente anche in assenza di ratifica di specifiche convenzioni. Nel 2013 la Raccomandazione Generale n. 30 on Women in Conflict Prevention, Conflict and Post conflict Situations, sottolineando che la protezione dei diritti delle donne in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto e post-conflitto è da annoverarsi tra gli obiettivi della Convenzione, e dunque gli Stati sono tenuti a far rispettare tali diritti anche nelle situazioni di conflitto e di emergenza senza discriminazioni tra cittadini e non cittadini all’interno di un territorio sotto il controllo effettivo dello Stato anche se non situato entro i confini dello Stato parte. Dunque, gli Stati devono garantire il rispetto dei diritti delle donne anche nei territori occupati, il che è assai rilevante in relazione alla situazione di Gaza. La Raccomandazione Generale n. 38 del 2020 on Trafficking in Women and Girls in the context of Global Migration ha ribadito il nesso fra tratta, conflitti armati e flussi migratori. Varie forme di violenza contro le donne sono entrate a far parte della nozione generale di Conflict Related Sexual Violence (CRSV) attraverso i Rapporti annuali del Segretario Generale dell’ONU, il più recente del 4 aprile 2024. E’ particolarmente importante la definizione data nelle Secretary-General Guidelines del 2014, già citato, laddove si precisa che la CRSV deve essere considerata tale non soltanto quando è direttamente commessa da gruppi armati, non soltanto quando è commessa durante il conflitto e/o nella fase del post-conflitto, non soltanto contro le persone che fuggono dal conflitto, e non soltanto nell’interesse dei gruppi armati.
Le implicazioni sono molte e ancora da esplorare. Per esempio, in base a questa definizione è CRSV lo stupro o l’abuso sessuale o la tratta, quando i fatti sono commessi da un gruppo criminale che trae vantaggio dalla situazione di conflitto o post-conflitto per approfittare della situazione di vulnerabilità di donne che tentano di scappare per raggiungere l’Europa, come capita a tante, provenienti da zone di conflitto in Sudan, DRC, Nord-Est della Nigeria e altri Paesi africani. Queste donne devono considerarsi vittime di CRSV anche a distanza di anni dai fatti. Questo pro-memoria dovrebbe essere preso in considerazione anche in materia di Paesi sicuri, poiché un Paese può non essere sicuro nella sua interezza, e soprattutto, può non essere sicuro per particolari gruppi di persone, o in relazione a vicende individuali di violenza familiare o di altro genere, che vanno dunque accertate al livello individuale nelle procedure di asilo, e sono incompatibili con le c.d. procedure accelerate, di per sé violative di diritti. Infine, potrebbe rientrare nella categoria di CRSV anche il fatto commesso da un gruppo criminale che tragga vantaggio dalla situazione di abbandono di una persona che è stata costretta ad allontanarsi dal luogo abituale di residenza, o di persone lasciate indietro nel processo di ricostruzione, perfino dopo diversi anni dalla fine ufficiale del conflitto. Questo aspetto è importante soprattutto per
quanto riguarda la tratta, che potrebbe essere considerata CRSV anche quando i trafficanti non hanno una connessione diretta con i gruppi armati, purché la vulnerabilità delle loro vittime derivi da un conflitto.
L’ampiezza della nozione di CRSV è importante soprattutto in relazione ai rimedi cui, almeno in teoria, le vittime hanno diritto. Benché sia la violenza sessuale sia soprattutto la tratta siano stati affrontati in termini quasi esclusivamente repressivi, il tema delle riparazioni mostra che tali temi sono parte integrante di un’agenda di diritti umani, anche indipendentemente dal successo dell’azione penale.
Le riparazioni includono restituzione, ristoro, risarcimento, riabilitazione e guarigione, soddisfazione e garanzia di non ripetizione. Il tema del risarcimento è indubbiamente il più conosciuto ed è oggetto di norme cogenti tra cui, per la tratta, il Protocollo ONU di Palermo. Eppure, la condanna al risarcimento raramente è pronunciata, anche in relazione alla diminuzione dei casi di tratta al livello internazionale, e anche quando è pronunciata, ancor più raramente è effettiva, a causa della mancanza di investigazioni finanziarie e di confisca tempestiva dei beni degli imputati. Nelle Guidelines del segretario generale, già citate, si fa rimarcare che quando la CRSV accade su larga scala, i programmi pubblici di riparazione risultano più inclusivi e accessibili rispetto ai procedimenti giudiziari. Altre forme di riparazione hanno un potenziale di prevenzione e inclusione sociale. Per esempio, le garanzie di non ripetizione dovrebbero avere una natura trasformativa, e affrontare le cause di fondo della violenza sessuale e della tratta ivi compresa la discriminazione contro le donne. Il ristoro dovrebbe includere il recupero della libertà quando la persona sia stata sottoposta a restrizioni in ragione del suo essere vittima, come ancora capita alle persone trafficate in molti Paesi in cui esse vengono rinchiuse nei c.d. “closed shelters”. La riabilitazione dovrebbe consistere in misure efficaci di inclusione sociale non solo a breve ma anche a lungo termine, ivi compreso il reinserimento socio-lavorativo.
Infine, le riparazioni dovrebbero essere disponibili e accessibili anche parecchi anni dopo la fine ufficiale del conflitto. Donne, ragazze, giovani adulti e persone vulnerabili tout-court possono essere vittime del ciclo della violenza anche dopo molto tempo, e passare dalla violenza, tortura e abuso vissuti duranti il conflitto allo sfruttamento nel contesto della tratta.
CONCLUSIONI PROVVISORIE
Siamo solo all’inizio di un lungo percorso. A partire dal riconoscimento del nesso tra gender-based violence e conflitti, occorre lavorare per rendere effettive le riparazioni per le vittime, che al livello internazionale non possono che conseguire a un pronunciamento di condanna per crimini di guerra e/o crimini contro l’umanità, ma che al livello interno dovrebbero essere attribuite anche indipendentemente dall’esito positivo di un processo penale. Nel caso di donne che sono sfuggite a un conflitto e che sono arrivate in Italia, non sempre è possibile provare i fatti in sede penale. E tuttavia, anche attraverso il sistema di referral che può avvenire nel corso del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiata o di altra forma di protezione internazionale, la persona dovrebbe ricevere quelle forme di sostegno che sono indispensabili per la sua inclusione sociale.
D’altra parte, la pratica sociale lunga ormai decenni dei centri anti-violenza e dei centri anti-tratta dimostra che in tutti i casi di abuso e/o sfruttamento di una donna, specie se in connessione con un conflitto, il sostegno, l’accompagnamento, l’assistenza legale e la relazione con altre donne possono produrre risultati importanti in termini di inclusione. Spero che questo importante aspetto della nostra pratica sociale potrà essere valorizzato e sostenuto finanziariamente da parte delle istituzioni, senza la pretesa di stravolgerne i fini in nome di politiche migratorie restrittive.

