Il femminismo e il diritto – Scuola Politica Femminista “Bianca Pomeranzi”, 20 gennaio 2025

In uno dei volumi che ho consultato per preparare questo intervento, Feminist Legal Theory 1, ho letto una frase che sulle prime mi ha sorpreso: essere studiose di femminismo significa anche essere studiose di diritto. Ho riflettuto poi sul fatto che l’affermazione è meno sorprendente se pensiamo che le donne sperimentano quotidianamente vari tipi di ingiustizie, e che molte battaglie per ottenere o preservare la loro libertà di decidere delle proprie vite, o per contrastare le ricorrenti controffensive patriarcali volte ad annullare quelle libertà, sono anche battaglie legali. Basta pensare oggi all’aborto, che negli USA la sentenza Dobbs v. Jackson ha privato di copertura costituzionale consentendo ai singoli Stati di vietarlo, alla persistenza di legislazioni antiabortiste in alcuni paesi europei, all’ingresso dei centri pro-vita nei consultori italiani e per contro, all’iscrizione dell’aborto nella Costituzione francese. Ma mentre questa constatazione porta alcune a privilegiare la c.d. strategia emancipativa dei diritti, io penso che si debba tornare a riflettere sul complesso rapporto tra femminismo e diritto in un’ottica che privilegia il concetto di liberazione, a partire da come tale rapporto è stato storicamente declinato da vari filoni del pensiero femminista.

Come tappa di avvicinamento ho provato a mettere insieme una piccola rassegna di questi filoni con uno sguardo soprattutto internazionale e senza alcuna pretesa di organicità né di completezza.  

Negli anni ’50-’60, il femminismo americano assunse come propria bandiera l’uguaglianza formale, attaccando la nozione di “differenze naturali” con le quali veniva giustificato un diverso trattamento giuridico. Questo approccio consentì di compiere progressi soprattutto nel campo dell’istruzione e dell’impiego. Tuttavia tali conquiste furono giustificate dalla giurisprudenza solo nei casi in cui le donne fossero “situate in modo simile” agli uomini nella situazione concreta. In sostanza si legittimava un concetto di normalità sociale modellato esclusivamente sugli uomini. 

Nel 1979 venne adottata la Convenzione CEDAW, fondata sulla constatazione che nonostante la parità giuridica fra i sessi, le donne “continuano a essere oggetto di gravi discriminazioni” (Preambolo). La realizzazione dei diritti delle donne richiede dunque misure adeguate per “ottenere l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uomo o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati di uomini e donne” (art. 5). La CEDAW segna il passo fondamentale verso l’internazionalizzazione dei diritti delle donne, andando assai al di là della mera uguaglianza formale verso un concetto di uguaglianza sostanziale, simile a quello della Costituzione italiana. 

Una cesura si verifica negli anni ‘80 con il femminismo c.d. culturale, la cui più nota esponente è Carol Gilligan. A partire dalle differenze biologiche e dalle relazioni sociali delle donne, considerate “essentially connected” ad altri esseri umani, Gilligan arriva a costruire un’etica della cura basata su esperienze e valori femminili. Dal punto di vista giuridico, questo filone propone che le differenze siano riconosciute e trattate giuridicamente in modo diverso, e compensate in termini economici se sono causa di svantaggi 2. Il portato positivo di questo filone è che le differenze sono considerate come punti di forza e non necessariamente di debolezza. Tuttavia, le critiche mettono in evidenza che l’enfasi sulle differenze, sia biologiche sia culturali, finisce col rafforzare alcuni stereotipi di genere e spinge le donne ad adottare ruoli socialmente convenzionali, marginalizzando quelle che compiono scelte di vita diverse, tipicamente le donne in carriera e/o poco portate per le relazioni di cura. A questo filone si apparenta quella corrente che assai più tardi, con gli studi di Eva Kittay 3 e Martha Fineman 4, a partire dal discorso sulle disabilità svolge una critica radicale allo stesso concetto di soggettività giuridica liberale, fondata sulla finzione dell’autonomia, che trascura e ignora l’interdipendenza e la dipendenza tra le persone. 

Uno dei filoni tuttora più influenti del femminismo è riconducibile agli studi e alle battaglie di Catharine McKinnon, critica sia nei confronti dell’uguaglianza formale sia nei confronti del trattamento differenziato propugnato dal femminismo culturale, poiché entrambi adottano il maschile come pietra di paragone. Per questa autrice, le discriminazioni sono il risultato di strutture di dominio maschile, sottostanti alle leggi scritte da uomini. Insieme con Andrea Dworkin, McKinnon propose un’ordinanza che bandiva la rappresentazione di donne trattate come oggetti, umiliate e sottomesse. Quella che comunemente è conosciuta come una battaglia anti-pornografia, era nelle intenzioni delle proponenti, una battaglia contro la violenza. Questa impostazione ha avuto enorme impatto e diffusione. Tuttavia, essa è stata oggetto, al pari di altre, della critica di “gender essentialism”, in quanto fondata sul presupposto che tutte le donne condividano le stesse esperienze. 

Tale presupposto è stato contestato in maniera radicale dalla Critical race theory, che dalla metà degli anni ’80 ha posto l’enfasi sulle esperienze delle donne nere e sulle differenze fra donne. Dal punto di vista giuridico, in questo filone è nato l’approccio dell’intersezionalità di Kimberlé Crenshaw, secondo cui sono l’intersezione fra genere, razza e classe a definire il modo in cui una donna verrà trattata, socialmente e giuridicamente. In questo ambito è maturata anche la teoria della multiple consciousness di Mari Matsuda come metodo giurisprudenziale fondato sulla scelta di leggere il mondo dal punto di vista degli oppressi. Per questa corrente del femminismo le differenze sono relazionali e non inerenti. Il suo metodo privilegiato è quello dello storytelling, basato sul racconto delle storie di oppressione nel contesto del processo. Un cenno a parte, per la sua originalità, merita bell hooks, che voglio citare qui soprattutto in relazione al suo elogio del margine, laddove il punto di osservazione si colloca all’intersezione tra vari territori, geografici sociali e culturali, consentendo così uno sguardo libero dai condizionamenti delle appartenenze. Per hooks, come scrive di lei Maria Nadotti, la sola strada percorribile è quella che porta a identificarsi nella complessità e nella convivenza di identità diverse e all’apparenza inconciliabili come classe, razza, sesso 5.  

Nel tardo ‘900 emerge il femminismo queer, la cui maggiore esponente è dubbio Judith Butler 6. Qui la critica anti-essenzialista porta alla valorizzazione di una pluralità soggettiva, oltre la polarizzazione del soggetto maschile-femminile. I movimenti LGBTQI+ hanno spesso trovato terreni di convergenza con il femminismo, tra cui l’abolizione delle normative repressive e discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali, il riconoscimento delle unioni civili o del matrimonio omosessuale, la possibilità di adottare e le leggi contro l’omolesbotransfobia. Su altre questioni come la gestazione per altri le posizioni sono com’è noto differenziate all’interno di entrambi i movimenti. Il dibattito recente si è spesso polarizzato sull’alternativa trans-femminismo o femminismo trans-escludente. A rischio di semplificare eccessivamente, il mio posizionamento è a favore dell’inclusione, ma sono altrettanto convinta che il luogo politico comune è il riconoscimento delle differenze, cioè il portato storico del femminismo. 

Le teorie giuridiche del femminismo post-modernista – oggi diffuso soprattutto in Francia – condividono con i critical race studies il rigetto dell’essenzialismo e quindi dell’idea che tutte le donne condividano le stesse esperienze, individuano le strutture e le gerarchie di potere attraverso il metodo della decostruzione e sostengono che affidarsi alla legge e alle pratiche giuridiche tradizionali rafforza le ineguaglianze. Per questo orientamento il genere non è naturale, fisso o oggettivo ma costruito socialmente, relativo, dipendente dalle esperienze e mutevole nel tempo, in base alle situazioni di fatto. 

Un posto speciale in questa rassegna lo assegno alla teoria della differenza sessuale di Luce Irigaray, e in Italia del Virginia Woolf e della Libreria delle donne di Milano. L’enunciazione che la libertà femminile è venuta al mondo, il filo di felicità srotolato dal Sottosopra Oro era reale nella mia esperienza, e lo è tuttora. All’epoca del mio innamoramento per il femminismo, nei primi anni ’80, mi restituiva signoria sulla mia vicenda personale, e mi faceva comprendere che decisioni prima da me considerate come dettate dalla tradizione all’opposto dall’anticonformismo, ma pur sempre condizionate dall’ordine simbolico dato, erano in realtà espressione dei miei desideri. Ho abbracciato le relazioni tra donne come pratica politica, la costruzione di una genealogia femminile, l’attribuzione di valore a un’altra donna come antidoto alla sottomissione alle mediazioni patriarcali. Da giudice, ho sperimentato con convinzione la pratica del processo come luogo di rapporti di scambio tra donne, da cui – per riprendere le parole del Sottosopra Oro – “prendono forma le norme di un ordinamento sessuato di origine femminile”. 7 Più modestamente, la mia esperienza del processo mi ha portato a ritenere che le mediazioni tra donne che si realizzano in quel luogo consentono un’interpretazione della legge che, restando corretta, tiene nella giusta considerazione l’esperienza femminile dell’ingiustizia. 

Della Libreria, invece, non mi ha mai convinto la pratica dell’autorità e dell’affidamento, perché nel mio percorso è stata piuttosto l’interdipendenza tra donne e la reciprocità, a giocare un ruolo trasformativo e di libertà. Oggi mi sono allontanata dall’approccio della Libreria perché non condivido alcuni suoi aspetti centrali in primo luogo l’essenzialismo. L’idea di genere come costruzione sociale mi sembra molto più promettente rispetto a quella di sesso come dato immutabile. L’essenzialismo mi appare inoltre un ostacolo alla pratica di un femminismo inclusivo, che sia capace di abbracciare le identità multiple del mondo LGBTQI+. D’altra parte, l’essenzialismo tende ad assolutizzare l’inviolabilità del corpo femminile, che sul piano giuridico diventa non solo un baluardo contro la violenza – cosa ovviamente giustissima – ma anche un limite alla libertà della donna di disporre del suo stesso corpo, come testimoniano le posizioni di radicale opposizione al sex work e alla gestazione per altri. Sul piano giuridico, questi posizionamenti – che non condivido – danno luogo a qualche cosa che somiglia più all’indisponibilità del diritto (che non può essere agito neanche dalla suo titolare, in nome della sua protezione da parte dell’ordinamento) che alla garanzia di una libertà. Per questa via mi sembra che si finisca col negare una delle acquisizioni a me più care del pensiero della differenza, la libertà femminile e il rigetto di una rappresentazione del mondo in cui alle donne spetta unicamente il ruolo di vittime, bisognose di protezione anche rispetto alle proprie decisioni. E’ opportuno peraltro notare che, a partire da un approccio del tutto diverso, Tamar Pitch ha dimostrato la subalternità della narrazione della vittima all’ideologia securitaria dominante.

Oggi, se guardiamo al dibattito giuridico all’interno del femminismo e al suo impatto sulla società nel suo insieme, due mi sembrano gli aspetti più rilevanti. Il primo è costituito dall’influenza esercitata dalle teorie del dominio e da quelle post-moderniste sulle lotte contro la violenza maschile sulle donne. L’interpretazione corretta del femminicidio, resa patrimonio comunicativo di massa dal coraggio e dalla chiarezza di Elena Cecchettin, sottolinea il radicamento della violenza maschile nelle strutture di potere che caratterizzano le società patriarcali, tra cui la nostra, e che continuano ad agire nella forma del controllo maschile sul corpo-mente delle donne, nonostante la codificazione della violenza sessuale come delitto, e come delitto contro la persona.

Il secondo aspetto è la diffusione della metodologia dell’intersezionalità, anche al livello accademico e di ricerca, come strumento euristico privilegiato degli studi sulle vulnerabilità, sulla violenza e sullo sfruttamento, che ha veicolato un approccio interculturale alle lotte di genere. Questa metodologia, che valorizza l’intersezione fra diversi aspetti delle esperienze femminili, nasce nell’alveo di quel femminismo che – come si è detto – mette in evidenza la molteplicità delle esperienze femminili, non riconducibili a quelle delle donne bianche, o appartenenti alle classi più agiate o ai popoli colonizzatori. 

La critica post-coloniale che caratterizza i movimenti femministi africani è stata ed è una critica radicale, che ha messo in discussione i fondamenti stessi del discorso sui diritti umani e in generale della possibilità stessa di valori universali sui quali fondare una strategia femminista trasformativa. Tuttavia, un femminismo che voglia accettare le sfide internazionali non può sfuggire alla elaborazione di idee che riescano ad affermare la propria validità attraverso le barriere culturali, razziali, religiose e di classe.8 Prendo a prestito le parole di Bianca Pomeranzi quando descrive il modo in cui si formavano e dialogavano le reti femministe transnazionali: “Le lotte locali contro il patriarcato si rafforzavano attraverso gli incontri transnazionali. Il confronto tra donne ‘diversamente situate’ svelava i diversi modi con cui i sistemi patriarcali interagivano con la globalizzazione e il capitalismo finanziario in diverse parti del mondo”. 9 

Credo che si tratti di comprendere le diversità delle molteplici esperienze femminili senza abbandonare il quadro di alcuni valori essenziali e “planetari”, del resto codificati nel sistema dei diritti umani, come la dignità della persona, l’integrità del corpo, i diritti e le libertà politiche fondamentali, le opportunità economiche fondamentali. In questo senso la teoria delle capacità di Martha Nussbaum a mio parere fornisce l’approccio più convincente alla questione se possa darsi un quadro valoriale che comprenda un alto grado di diversificazione, e che allo stesso tempo fornisca un criterio di orientamento, quando una certa pratica tradizionale è dannosa e deve essere abbandonata.10 Pensiamo alle mutilazioni genitali femminili, ai matrimoni precoci o forzati, o a quello che anche in Italia fino a pochi decenni fa veniva chiamato delitto d’onore e che oggi ritroviamo in forme diverse, ad esempio, nella tragica uccisione di Saman Abbas. Molti sistemi di valori esistenti, prosegue Nussbaum, sono essi stessi altamente paternalistici, specialmente nei confronti delle donne; a ciò va contrapposta la libertà di scelta di ciascuna nelle questioni fondamentali della vita.

Qui si pone tuttavia un ulteriore interrogativo. La libertà di scelta ha presupposti materiali, la cui mancanza potrebbe determinare una scelta puramente apparente. In relazione a questo dilemma esiste oggi una divisione nel femminismo. Una parte sostiene che le donne, nonostante i condizionamenti a cui sono sottoposte per ragioni di sfruttamento, violenza, inganno e/o abuso, nella stragrande maggioranza dei casi mantengono un’agency, che consente loro di compiere delle scelte sia pure in un range limitato di alternative. In questa corrente si inscrivono molte associazioni che forniscono accompagnamento e sostegno alle persone che sono state soggette a tratta e sfruttamento sessuale e lavorativo, i movimenti per i diritti delle lavoratrici del sesso, una parte delle associazioni anti-violenza. Un’altra corrente del femminismo sostiene che in una situazione di dominio derivante dalle strutture sessiste non possano darsi scelte libere, e che l’illusione della libertà di scelta sia frutto di falsa coscienza. Quest’ultima nozione è oggettivamente in linea con le posizioni politiche di soggetti religiosi conservatori. La divisione interna al femminismo, d’altra parte, ostacola la formazione di quelle reti femministe transnazionali che in passato, essendo consapevoli delle loro differenze ma in costante dialogo, produssero i grandi avanzamenti descritti da Bianca Pomeranzi negli anni ’80-’90,11 tenendo conto dei diversi modi con cui i sistemi patriarcali si ponevano nei confronti della globalizzazione e del neo-liberismo all’inizio della sua affermazione.

Chi mi conosce sa che propendo decisamente per la prima alternativa, quella dell’agency, anche per la mia ventennale esperienza con le vittime di tratta e di sfruttamento. Ma piuttosto che argomentare la mia posizione, voglio provare a interrogare il problema sottostante a qualsiasi idea di libertà di scelta, che ci riguarda tutte, a prescindere dalle diverse posizioni. E’ evidente che le condizioni socio-economiche della stragrande maggioranza delle donne nel mondo non forniscono un’adeguata varietà di alternative a quella, ad esempio, di un lavoro super-sfruttato. Dalla femminilizzazione della povertà a quella delle migrazioni, alla vulnerabilità allo sfruttamento e alla tratta, alle violenze subite dalle migranti e dalle rifugiate, tutto ci parla della persistente posizione di subordinazione e svantaggio delle donne, aggravatasi come tutte le disuguaglianze economiche a causa dell’egemonia neo-liberista. Ma proprio per questo, ritenere che tali masse di donne non abbiano la possibilità di compiere delle “vere scelte” significherebbe infantilizzare più della metà della popolazione femminile mondiale. Questo approccio non mi appartiene, perché mi sembra un punto di vista irrimediabilmente occidentale e coloniale. Ma è pur vero che la stragrande maggioranza delle donne nel mondo non godono dell’opportunità di compiere scelte (non veramente libere ma) “pienamente” libere. 

Bisogna dunque porsi il problema di quanto e in quali modi l’agency sia condizionata, limitata e sottoposta a vincoli che costringono molte donne ad accettare situazioni che non avrebbero scelto in un altro contesto. C’è un argomento che va considerato seriamente, sollevato da chi, ad esempio, contrasta la gestazione per altri in nome del rifiuto della mercificazione del corpo femminile, indotto dalle leggi di mercato neo-liberiste. A tale argomento si contrappone l’opposto punto di vista secondo cui le donne devono essere libere di agire nel mercato, anche utilizzando le funzioni del proprio corpo, per conquistare vantaggi economici e opportunità cui altrimenti non avrebbero accesso. 

Personalmente, credo che si debba guardare alle condizioni concrete nelle quali le scelte sul corpo vengono compiute dalle donne, e senza negare loro la libertà di decidere in ultima istanza ciò che è meglio per sé, costruire reti transnazionali che si pongano l’obiettivo di trasformare il contesto socio-economico che determina tante “situate” vulnerabilità femminili. A maggior ragione questa strategia si presenta come indispensabile, anche se tutta da costruire, nel momento in cui il mondo mi pare vada in tutt’altra direzione, verso una combinazione di neo-liberismo e autoritarismo che potenzialmente rende le donne subordinate sia alle logiche di un mercato non regolato, sia ai divieti imposti dallo Stato. 

A questo appuntamento dovremmo presentarci unite, con un’idea chiara sulla strategia da adottare, che di nuovo chiama in causa alcuni interrogativi analizzati nella prima parte. Un testo che ho trovato ricco di suggestioni, a questo proposito, riferisce di un dibattito tra la femminista marxista Nancy Fraser e il filosofo Axel Honneth, che verte sull’alternativa tra redistribuzione e riconoscimento a proposito di lotte di genere e disuguaglianze economiche. Fraser sostiene che i due approcci debbano necessariamente integrarsi. L’impostazione tradizionale assegna il paradigma della redistribuzione alle ingiustizie socio-economiche radicate nella struttura economica della società, e che si concretizzano nello sfruttamento, nella marginalizzazione economica innanzi tutto lavorativa, e nella deprivazione di beni fondamentali. Il riconoscimento affronta le ingiustizie che definisce culturali e che presume radicate nei modelli sociali di rappresentazione, interpretazione e comunicazione. Alcuni esempi sono la dominazione culturale, il non riconoscimento della cultura diversa, il disprezzo. Nel primo approccio il rimedio è una riorganizzazione sociale, nel secondo un rinnovamento simbolico.12 

Fraser nega che i due modelli siano necessariamente polarizzati ed escludenti, e sostiene invece che alcune categorie di persone possono e devono essere prese in considerazione sotto entrambi i punti di vista, vale a dire come soggetti economicamente svantaggiati e come gruppi che subiscono vessazioni e denigrazioni. Il genere – prosegue Fraser – rappresenta una differenza sociale bidimensionale. Visto dalla prospettiva distributiva, il genere serve da principio base regolatore della società capitalista, poiché da una parte struttura la divisione fondamentale fra lavoro retribuito “produttivo”, lavoro non retribuito “riproduttivo” e lavoro domestico retribuito, dall’altra predispone gerarchie del lavoro nelle quali agli uomini spettano le occupazioni più remunerative, mentre alle donne sono riservate quelle meno proficue. Di qui lo sfruttamento di genere e la marginalizzazione economica che colpiscono le donne, e di cui per inciso – aggiungo io – si parla ancora assai poco. 

Per affrontare il primo aspetto del problema – quello della redistribuzione – occorre abolire la divisione del lavoro di genere ed eliminare le disuguaglianze tra lavoro produttivo e riproduttivo e fra i diversi tipi di lavoro retribuito. L’altra faccia della medaglia è che il genere formalizza pervasivi modelli culturali di interpretazione e valutazione che legittimano quella differenza di status che Fraser denomina “androcentrismo” – potremmo anche chiamarlo sessismo – e che sono codificati in molteplici aree del diritto.13 

Se è vero, come sostiene Fraser, che entrambi gli approcci della redistribuzione e del riconoscimento chiamano in causa, in ultima analisi, un’azione trasformativa di giustizia, ritorniamo all’interrogativo da cui siamo partite, e cioè, come può il diritto essere uno strumento di liberazione? 

Concordo con quante sostengono che il diritto non produce libertà femminile. Dalla mia e dalla pratica di molte ho imparato che nelle relazioni tra donne si produce libertà femminile. Ed è piuttosto la libertà femminile a impadronirsi del diritto per decostruire la sua neutralità, affermarne il carattere sessuato – pur nelle diverse accezioni di questa formulazione – e trasformarlo in un “attrezzo” per costruire un percorso trasformativo. E’ vero anche che tra società e diritto esiste un rapporto biunivoco di reciproca influenza, sicché le innovazioni giurisprudenziali prodotte dalla pratica del processo si riverberano sui percorsi individuali e collettivi.

Fra gli “attrezzi” – ma forse sarebbe meglio chiamarle “risorse” – che mi sembrano promettenti, oltre a quelle offerte da un processo penale già influenzato dalle relazioni fra donne, c’è il diritto anti-discriminatorio e in particolare le azioni civili contro le discriminazioni. Penso agli articoli 43 e 44 del T.U. Immigrazione, che affrontano il problema delle discriminazioni basate sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose. La giurisprudenza ha valorizzato in più di un’occasione la compresenza di più di un fattore di discriminazione o di vulnerabilità ai fini del riconoscimento di una violazione. Tuttavia, fa ostacolo a un vero approccio intersezionale la differenza di normativa e di rito per le discriminazioni di genere sul lavoro.14

Il diritto – sia la legislazione sia la giurisprudenza – è costantemente modificato dalle lotte delle donne, tanto da dar vita in varie regioni del mondo, tra cui la nostra, a una sorta di patriarcato ambiguo, in cui molte normative sono state emendate o del tutto trasformate in modo convergente con le rivendicazioni dei movimenti femminili e femministi – si pensi alle leggi sulla violenza contro le donne, alle norme sulla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, al principio di parità dei coniugi nel diritto di famiglia, alle leggi sull’aborto – ma molte altre aree della legislazione e della giurisprudenza restano ancorate a stereotipi di genere – basti pensare alla legge 40/2004 sulla procreazione assistita, o a certa giurisprudenza in materia di alienazione parentale. Il giusfemminismo più recente fornisce alcune chiavi: decostruire e svelare le valenze ideologiche e non neutre di categorie e norme giuridiche, per costruire un diritto e un soggetto di diritti esplicitamente sessuato, a partire dalla pluralità delle esperienze delle donne da una parte, e dall’altra, dall’esistenza di un ordine patriarcale trasversale alle diverse tradizioni culturali, religiose, giuridiche e politiche.15

In alcune aree del mondo – il riferimento è innanzi tutto all’Afghanistan e all’Iran – il corpo femminile è oggetto di norme sociali e giuridiche repressive e violente. Di fatto, i regimi autoritari assumono l’obiettivo di disciplinare il corpo delle donne, attraverso il codice vestimentario, e/o l’esclusione dall’istruzione e dal lavoro, e comunque la negazione della libertà di decidere sul proprio corpo e sulla propria vita. Le trasgressioni com’è noto sono punite con pene severissime. E’ sempre più evidente che la libertà femminile è legata alla questione della democrazia e della pace, poiché andare libere nel mondo ha un enorme potenziale trasformativo, che può modificare e rafforzare le democrazie nel senso della giustizia, ovvero essere ricacciato indietro nel segno di un potere patriarcale autoritario che è insieme modernissimo – basti pensare all’uso delle tecnologie per sostenerlo e rafforzarlo – e allo stesso tempo oscurantista. 

Per concludere, voglio usare nuovamente le parole di Bianca Pomeranzi, poiché la sua idea è stata ed è anche la mia: che sia possibile lavorare da femministe per trasformare la politica, le istituzioni, l’economia, e anche il diritto. 

1 N. Levit, R.R.M. Verchick, Feminist Legal Theory, New York University Press, 2016.
2 C. Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, 1987.
3  E.F. Kittay, La cura dell’amore. Donne, uguaglianza, dipendenza. Vita e pensiero, 2010.
4  M.A. Fineman, Law, Vulnerability, and the Responsive State, 2023. 
5 Elogio del margine – Scrivere al buio, Maria Nadotti intervista bell hooks, Tamu, 2018.
6 J. Butler, Undoing Gender, Routledge, 2004.
7 Libreria delle donne di Milano, Un filo di felicità, Sottosopra Oro, gennaio 1989.
8 M.C. Nussbaum, Diventare persone, Il Mulino, 2000, p. 59.
9 B. Pomeranzi, Femministe in un unico mondo, Fandango Libri, 2024
10 Ibidem, p. 68.
11 B. Pomeranzi, Femministe in un unico mondo, cit.
12 N. Fraser, A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento? Lotte di genere e disuguaglianze economiche, Meltemi, 2020, pp. 20 ss.
13 Ibidem, pp. 32-33.
14 M. Barbera, A. Guariso (a cura di), La tutela anti-discriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti. Giappichelli, 2019.
15 A. Facchi, O. Giolo, Una storia dei diritti delle donne, Il Mulino, 2023, pp. 133-135.